17 luglio, 2008 | di in » News

L’Autorità Garante per la Privacy si è espressa in modo favorevole in relazione alla possibilità di utilizzo di un sistema di geolocalizzazione dei mezzi da parte di una società privata che gestisce il trasporto pubblico di passeggeri.

Il documento del Garante della Privacy sul Trasporto pubblico: geolocalizzazione e sicurezza dei passeggeri – 5 giugno 2008

Già nel 2003 la possibilità di localizzare i mezzi pubblici in circolazione, per poter intervenire celermente in caso di guasti o sinistri, abbattendo i costi di gestione, era stato oggetto di una convenzione fra TIM e la Compagnia dei Trasporti Pubblici (CTP) di Napoli, una delle prime a dotarsi del così detto sistema FleetNET, che, grazie alla rete GPRS , permette la localizzazione e il controllo a distanza dei mezzi in servizio (e che avrebbe dovuto consentire, in futuro, anche nuovi servizi di informazione ai cittadini).

La questione sottoposta al Garante per la protezione dei dati personali, nel caso che ci occupa, invece, ha degli aspetti ulteriori rispetto alla, per così dire, semplice localizzazione dei mezzi pubblici.
Infatti, il sistema, messo a punto dalla Digigroup s.r.l. – gestore esterno-, dispone, oltre che di un localizzatore Gps, anche di ulteriori dispositivi che determinano stile e condotta di guida del conducente (pressione sui freni, velocità e anche altri parametri rilevati in occasione di sinistri attraverso una apparecchiatura tipo scatola nera installata su ciascun veicolo).

In buona sostanza il sistema GPS consentirebbe di:

  1. localizzare geograficamente i propri veicoli su una mappa cartografica e di conoscerne velocità e direzione;
  2. verificare l’osservanza, da parte dei conducenti, della normativa in tema di circolazione stradale e delle prescrizioni aziendali;
  3. valutare la sicurezza e il “comfort” della condotta di guida degli autisti;
  4. analizzare il consumo di carburante (e l’efficienza energetica) nella fase di marcia;
  5. ricostruire la dinamica di eventuali sinistri;
  6. riscontrare anomalie tecnico-meccaniche dei veicoli.

Come sopra evidenziato, alcuni dei dati raccolti verrebbero utilizzati per monitorare il rispetto del codice della strada da parte degli autisti ed eventualmente per trattamenti economici premianti nei confronti dei conducenti che garantiscano una guida qualitativamente migliore degli altri.
Con riferimento a quest’ultimo punto, è evidente, che i dati non potranno essere trattati solamente come valore medio complessivo e non basati su singoli lavoratori, così come, invece è stato riportato nella circolare del Garante.
La stessa acquisizione di elementi volti alla ricostruzione di un sinistro (attraverso il cosiddetto “black box”), ritenuta lecita dall’Autorità, dovrebbe porre una serie di problematiche in relazione alla loro efficacia probatoria nel corso di un giudizio.

Ulteriori problematiche si pongono in relazione alla circostanza che il sistema determina effettivamente un controllo a distanza dei lavoratori, ancorché giustificato da esigenze organizzative e produttive della società (art. 4, secondo comma, legge n. 300/1970). In tal senso è stato previsto che dovranno essere rispettate le garanzie procedurali previste, ovvero l’accordo sindacale o l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
Ricordiamo che in tema di liceità di tali dispositivi di controllo a distanza si era espresso favorevolmente il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione IV, 24 giugno 2004, in tema di installazione di impianti di controllo satellitare su autovetture di pronto intervento di un’impresa erogatrice di gas.

Il Garante ha stabilito, inoltre, che siano fornite agli interessati informazioni dettagliate sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema e che l’accesso ai dati dovrà essere consentito ai soli incaricati della società. L’Autorità ha sottolineato, infine, che le informazioni ricavate da tale sistema di localizzazione potranno essere utilizzate a fini di sicurezza e miglioramento del servizio e conservate per il tempo necessario a perseguire tale finalità.

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2 Responses to “La geolocalizzazione dei passeggeri nel trasporto pubblico”

  1. By Pietro Blu Giandonato on lug 17, 2008

    E che dire del Tutor SICVE?!?!?!?

  2. By TearieHaign on dic 25, 2008

    Vi auguro un 2009 felicissimo

    ____________
    buone ferie

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